Finalmente disponibile sul sito della Regione Lazio il BUR n.79 – supplemento n. 4 – del 12 agosto 2021, all’interno del quale è possibile prendere conoscenza integrale dell’articolo 40 che reca le modifiche alla Legge 34/97 (Modifiche alla legge regionale 21 ottobre 1997, n. 34 “Tutela degli animali di affezione e prevenzione del randagismo” e successive modifiche). L’importanza di leggere, in maniera completa e compiuta la norma, evita di poter dare interpretazioni di stampo “giornalistico” alle notizie apparse qua e la sui media e sui social: un esempio è l’articolo comparso su “La Repubblica” (https://roma.repubblica.it/cronaca/2021/08/06/news/lazio_mai_piu_cani_alla_catena-313128185/) che, ad una prima lettura, poneva in evidenza due elementi particolari della norma: l’introduzione del divieto di costringere il cane a catena e il divieto dell’utilizzo dei collari a strozzo. Grande esultanza da parte di tutti i sostenitori della norma ma….a ben leggere qualcosa non appare essere proprio come descritto in sintesi. Una prima considerazione merita infatti il passo nel quale si introduce il divieto di utilizzo della catena quale mezzo di contenimento: testualmente la norma così recita “È vietato detenere animali legati a catena o con qualsiasi altro mezzo atto a limitarne la libertà di movimento, salvo che per ragioni sanitarie certificate da un veterinario, con specificazione della diagnosi e della durata del trattamento”. Benissimo per il divieto ma……qualcosa non mi quadra. Essendo proprietario di cani non “propriamente fortunati” in tema di salute (uno dei due ha subito ben sei interventi chirurgici) ed avendo utilizzato sempre, ed unicamente, collari “elisabettiani” o “ciambelle” per limitare la possibilità che si “leccasse” la ferita (nei momenti nei quali non potevo essere certo di controllarlo visivamente, come ad esempio di notte), o diversamente un banale “trasportino” per limitare i movimenti quando questo era suggerito dal post-operatorio, ho qualche difficoltà a ben comprendere questo passo della normativa. Il mio timore è che il fornire “motivi sanitari” in deroga alla legge non sia mai una buona idea, seppur sicuramente i motivi posti alla base della deroga saranno sicuramente validi nelle intenzioni . Un esempio? Ricorderete tutti la norma che ha impedito la pratica del taglio delle orecchie e code; ebbene, l’aver affermato che il divieto poteva essere superato per motivi medico sanitari, aveva portato ad un moltiplicarsi di cuccioli “stranamente” morsi qua e là da altri cani, per cui si rendeva necessario l’intervento chirurgico di “riparazione” (una sforbiciatina “estetica” a coda o alle orecchie). Sarà anche una coincidenza ma sembrerebbe che questi fenomeni di “aggressione”, con conseguente necessità di intervento chirurgico di “riparazione”, si siano ridotti sensibilmente (se non scomparsi del tutto) da quando questi non sono più ammessi alle esposizioni. Un vecchio saggio diceva che a pensar male si fa peccato ma, a volte, ci si indovina. Sarò curioso di osservare quali saranno le giustificazioni di tipo medico che consentiranno di tenere comunque a catena un cane. Il secondo punto, e forse per certi aspetti il più controverso tra i due, è quello che nei titoli giornalistici annunciava il divieto di utilizzo dei collari a strozzo. E’ sembrato di scoperchiare il vaso di Pandora! Senza nemmeno aspettare di leggere il testo originale della legge, e basandosi quindi solo sulla estrema sintesi giornalistica, si è dato il via ad una guerra sui social tra i sostenitori di una parte (collare a strozzo mai e poi mai in nessun caso) e quelli che invece ne ritengono utile l’impiego. La realtà, leggendo il testo della legge, appare ben diversa. La norma non proibisce, sic et simpliciter, l’utilizzo del collare a strozzo: proibisce di associare alla famosa catena un collare a strozzo. Tutto qui. Il Testo della legge, letteralmente, così recita: “Gli animali devono disporre di uno spazio sufficiente, fornito di tettoia idonea a ripararli dalle intemperie e tale da consentire un adeguato movimento. È vietato detenere animali legati a catena o con qualsiasi altro mezzo atto a limitarne la libertà di movimento, salvo che per ragioni sanitarie certificate da un veterinario, con specificazione della diagnosi e della durata del trattamento. È in ogni caso vietato agganciare la catena a collari a strozzo”. Non vorrei aprire una discussione giuridico-legale per l’interpretazione di questo passo della norma ma, a parer mio, la cosa è abbastanza chiara: non si parla di divieto di utilizzo di collari a strozzo in generale ma, in maniera specifica, del divieto di associarli alla famigerata catena. Il che è cosa ben diversa. Così come non desidero aprire una discussione giuridica, tanto meno bramo di aprire una discussione tra pro e contro collari a strozzo: vorrei sommessamente far notare a tutti i “guerriglieri da tastiera” (di una e altra parte) che, forse, stanno accapigliandosi per nulla; così come non utilizzerei i toni trionfalistici dei “contro” che sembrano aver ottenuto chissà quale vittoria sui “sostenitori” dello strozzo. Parafrasando il titolo di una commedia teatrale di Shakespeare direi…..molto rumore per nulla, almeno questa è la mia sensazione.
Pier Paolo Perisotto
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